Che cos’è il feudalesimo?
È l’”insieme delle istituzioni
feudo-vassallatiche che erano obblighi di obbedienza e di servizio da parte di
un uomo libero chiamato vassallo, verso un altro uomo libero chiamato signore e
obblighi di protezione e di mantenimento da parte del signore verso il
vassallo. La concessione consisteva in un beneficio che veniva dato in godimento
precario[1]”.
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Vassallo che si sottomette al suo signore tramite l'atto dell'immissione delle mani |
Origini
Il sistema vassallatico ha
origine nel clima di insicurezza della Francia merovingica (VI-VII sec). Si vennero
a creare sempre più spesso in quel tempo delle clientele armate in cui alcuni
uomini si rendevano soggetti ad altri (protettori) tramite il meccanismo
dell’accomandazione (erano detti per questo ingenui in obsequio).
L’antecedente di questo rapporto
e di queste clientele armate sono i bucellarii, che erano guerrieri al
servizio di capi barbati attivi nel V secolo. Tacito (Germania, 13) parla di una tendenza dei capi germanici a circondarsi di clientele armate (il comitatus).
Altro esempio era la trustis franca, che sembra corrispondere – scrive
Ganshof – al comitatus cioè al seguito di compagni armati.
In età merovingica il termine
vassus (dal celtico gwas, servitore) designava il servo, non ancora il
soggetto libero sottomesso al signore.
L’accomandazione
Con i carolingi si istituisce l'usanza di sostituire la donazione di terre, largamente praticata presso i merovingi, con la cessione di fondi non in proprietà ma in uso. Questo fenomeno è all'origine del sistema feudale.
L’accomandazione (commendatio[2])
consisteva nell’atto con cui un uomo libero entrava nelle dipendenze di un
altro uomo libero ed era il contratto con cui si istituiva il rapporto vassallatico. Il contratto di accomandazione si stipulava in forma verbale
e secondo un preciso rituale. Esso consisteva di una narratio, di un
dispositivo e di una clausola sanzionatoria in caso di violazione del patto. Il
contratto per come ci è noto ad es. nel formulario di Tours, era di tipo
sinallagmatico, cioè presupponeva lo scambio di qualcosa tra le parti contraenti.
Il contratto terminava con la morte dell’accomandato. Dal formulario di Marcolfo
si evince forse che tale contratto avveniva tramite un giuramento che includeva
il tocco della mano del signore. Nella formula inclusa nel formulario di Tours
è chiaro che esso appariva un contratto quadro che poteva applicarsi in
situazioni diverse.
L’accomandazione poteva includere
la concessione di un beneficio, non solo la sottomissione di un uomo al signore
in qualità di servo. Tale beneficio consisteva nello sfruttamento di terra
finalizzata al mantenimento dell’accomandato. Il signore poteva anche concedere
la terra in tenure (godimento) oppure in piena proprietà. Erano
considerate tenure quelle frazioni di grandi proprietà, di villae,
chiamate mansi, che non erano sfruttate direttamente dal proprietario, ma
coltivate tramite coloni. Il beneficio concesso in tenure da parte del proprietario
al tenancier poteva essere a titolo oneroso, modicamente oneroso o
gratuito. Esso era concesso in precarium, ovvero in usufrutto (la precaria era il contratto di usufrutto). La tenure poteva essere un tipo specifico
di beneficio, finalizzato a procurare al vassallo la possibilità di mantenersi
e di metterlo nelle condizioni di servire il
suo signore. Il termine beneficium rimane usato nel X e XI
secolo, venendo sostituito poi dal più comune termine “feodum” o “feudum”, cioè
feudo, che compare in Borgogna alla fine del IX secolo. Feudo, dal franco *fehu-od (gregge+bene),
indicava inizialmente il bene mobile, ovvero il bestiame, di alto valore a
significare il mantenimento necessario per il vassallo. Successivamente passò
ad indicare un bene dato in beneficio al vassallo. L’uso del termine si
accentua nell’XI secolo fino a sostituirsi a quello di beneficio[3].
Il gesto che definiva il rapporto
vassallatico feudale, ovvero l’accomandazione, era l’immissione delle mani (immixio
manum) del vassallo tra quelle del signore. Questo gesto era indispensabile
perché potesse prodursi l’accomandazione che rimaneva comunque un contratto
quadro che poteva dar vita a situazioni molto diverse.
Il procedimento di consegna del
beneficio al vassallo invece doveva avvenire anch’esso tramite un rituale. Come
nella tradizione del diritto germanico, la cerimonia di concessione del
beneficio doveva realizzarsi mediante un rituale di traditio che
consisteva nella consegna fisica di un oggetto al vassallo. L’atto si svolgeva
invece in pubblico oralmente.
La fusione tra vassallaggio e
beneficio
Nell’VIII secolo si parla ormai -
è bene ricordare - di “beneficium”, termine che entra nel lessico vassallatico
-feudale. Esso era concesso (come abbiamo visto poteva essere un lotto di
terra) in contropartita al servizio prestato, spesso a carattere militare. La
fusione tra il beneficio e il rapporto di tipo vassallatico, fino ad allora
indipendenti l’una dall’altra, si compie solo in età carolingia. Quest’ultima
poi va divisa tra l’età di Carlo Martello, Carlomanno e Pipino e l’età di Carlo
Magno.
Le furibonde lotte del primo
periodo carolingio (fino all’incoronazione di Pipino III) portarono ad una
moltiplicazione del fenomeno della sottomissione vassallatica, con la
concessione di terre provenienti dal patrimonio personale dei carolingi o
sottratte al patrimonio ecclesiastico in cambio di assistenza militare da parte
dei vassalli. Formalmente l’occupante avrebbe dovuto pagare alla Chiesa un
censo, ma di fatto esso consisteva nel servizio prestato al feudatario. Pipino
introdusse la compensazione dell’esproprio delle terre con delle indennità da
versare alla Chiesa da parte del vassallo. La creazione di queste grandi
clientele consentiva di creare sotto-clientele a livelli inferiori, cioè
rapporti tra vassalli e retro-vassalli (valvassori), tanto che la condizione di
vassallo in questo periodo inizia ad assumere un aspetto di onorevolezza rispetto
all’epoca precedente, specie merovingica, in cui era considerata una mera
sottomissione servile.
Il termine vassallus risale
all’VIII secolo. Esso nasce come doppione del termine vassus, che
abbiamo detto essere derivato dal celtico gwas, ovvero servitore. Altro termine
usato per indicare la figura del vassallo era quello di miles, ad indicare il
carattere militare del rapporto di subordinazione, oppure quella di homo, con
significato tecnico di vassallo.
Il consolidamento del rapporto
vassallatico nell’epoca di Carlo Magno
Il rapporto
vassallatico-beneficiario va incontro a una grande diffusione durante tutta la
seconda metà dell’VIII secolo e nel secolo successivo. Era in particolare la
grande proprietà a prestarsi alla moltiplicazione delle cariche vassallatiche e
alla distribuzione dei benefici. In Italia venne introdotto proprio in
quest’epoca andando a sovrapporsi alla figura del gasindus longobardo. La
diffusione del vassallaggio andava di pari passo con la diffusione del
sottovassallaggio o retrovassallaggio; i vassalli concedevano frazioni di
proprie terre (mansi) o allodi a uomini a loro volta propri vassalli.
Carlo Magno, e gli altri
carolingi prima di lui, pensarono bene di rinforzare tramite la moltiplicazione
dell’istituto la fedeltà dovuta a loro dai propri vassalli e consolidare così
la loro autorità. Esistevano due tipologie di vassalli: i vassalli diretti dei
re, detti dominici, e i vassalli di altri vassalli.
I vassalli dominici prestavano
giuramento nelle mani dei missi dominici, che erano gli inviati speciali del re
carolingio e poi imperatore Carlo Magno presso le aree comitali. Essi potevano
essere “cum beneficio”, quindi provvedevano da sé al proprio mantenimento, o
“sine beneficio”, in questo caso dipendevano in tutto e per tutto dal
sostentamento del proprio signore. I vassalli dominici con beneficio erano
superiori, a livello di prestigio e di importanza, a quelli privi di beneficio
e alle semplici dipendenze del signore presso il proprio castello (che erano
chiamati pauperiores vassos, cioè vassalli poveri). I carolingi si
servirono dei vassi dominici per meglio controllare i diversi stati sotto la
loro dominazione e crearono in tal modo numerose colonie militari e gruppi di
uomini di fiducia distribuiti geograficamente in tutto l’impero.
I vassalli di altri signori,
ovvero di conti, vescovi e abati, erano di rango sociale diversificato
(potevano essere anche semi-liberi o servi), non solo di condizione ingenuile
(cioè libera). Anch’essi si dividevano in vassalli con e senza beneficio.
Qualunque fosse la loro condizione erano molto più ricchi di qualsiasi uomo da
loro dipendente. Infatti, il retro-vassallo, pur formalmente di condizione
servile, godeva di una considerazione sociale ragguardevole[4].
Tali vassalli prestavano giuramento nelle mani del conte.
Il giuramento di fedeltà
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Scena di investitura, ambone della Cattedrale di Bitonto (1229) |
A partire dalla seconda metà
dell’VIII secolo il giuramento di fedeltà diventa parte del rituale del patto
vassallatico, venendo accostato a quello di accomandazione. Il giuramento,
oltre a comportare il richiamo alla divinità, implicava anche il toccare un
oggetto sacro come una reliquia. Il rituale venne presto così ad assumere un
carattere sacrale e divino e si accompagnava a quello di frapposizione delle
mani in quelle del signore, a significare il carattere di alienazione della
libertà proprio dell’accordo. Il giuramento comportava naturalmente
l’alienazione della propria libertà, che fino a quel momento si conservava
intatta, a beneficio di un’altra figura, quella del signore. Esso veniva così
ad assumere un carattere peculiare, significando la distinzione
dell’accomandazione “ingenuile” da quella di condizione servile, che destinava
gli individui a compiere servizi poco onorevoli. Una conferma di questa tesi
parrebbe venire dal commento di Paolo Diacono alla regola di San Benedetto.
Va detto che il rapporto
vassallatico, benché un rapporto di sottomissione, veniva liberamente stipulato
tra le parti. Il contratto era concluso liberamente anche se limitati erano i casi di scioglimento del vincolo vassallatico, specie legati a specifiche e gravi fattispecie di violazioni da parte del signore. C’era inoltre la proibizione di abbandonare il proprio signore senza assenso dello stesso. Gli impegni vassallatici terminavano con la morte del signore o del vassallo. Sarà solo con Ludovico il Pio (816) che si istituirà la possibilità di scioglimento del vincolo di fedeltà per parte del vassallo, fino a quel momento solo in potere del re.
Il rapporto vassallatico sotto
Carlo Magno
Durante l’epoca di Carlo magno il
rapporto vassallatico è un rapporto di tipo prettamente militare. Ormai in
quest’epoca è apertamente indicato col termine di “servitium”, che aveva perso
gran parte del suo connotato negativo. Il vassallo veniva a subire una vera e
propria dominazione da parte del suo signore, ma ciò non toglie che egli
potesse, in quanto uomo libero, ricorrere ai tribunali comitali in caso di
violazioni o di particolari conculcamenti a suo danno esercitati dal signore o
di sue palesi violazioni nel rapporto col proprio feudatario. Il vassallo del
signore dipende tribunale comitale, ovvero dal mallus, a meno di essere
vassallo del re; in questo caso il vassus dominicus poteva essere giudicabile
unicamente dal tribunale palatino che aveva sede presso il palazzo
dell’imperatore. La concezione del vassallaggio presso i carolingi rimase
sostanzialmente di tipo negativo, essendo consistente nel divieto a fare del
male e a non nuocere al proprio signore.
Anche se i vassalli sine
beneficio erano direttamente mantenuti dal re vivendo presso il palazzo regio,
si tendeva comunque sempre a correggere questa posizione concedendo un
beneficio al vassallo e accasandolo. Tra l’VIII e il IX secolo è diffusa sempre
più questa tendenza a concedere benefici anche ai vassalli che si erano
accomandati senza beneficio.
Il beneficio del vassallo poteva
consistere in un beneficio ecclesiastico, cioè il diritto di percepire censi da
parte della chiesa collegati di solito a un incarico ecclesiastico, tenure (in
godimento precario), ville (proprietà fondiarie), oppure mansi (lotti di
terra). I benefici dei vassalli reali corrispondevano a una trentina di mansi,
ma potevano superare di molto questo numero. Il beneficio ecclesiastico poteva
consistere nel conferimento della dignità di abate, quindi nella concessione di
un monastero ad un laico o a un religioso. Va da sé che spesso i vassalli
tendevano a interpretare il rapporto feudale che avveniva con conferimento di
un beneficio non come sottomissione, ma come proprietà esclusiva sul bene
concesso in beneficio. Frequenti erano i casi di usurpazioni. La pratica
dell’usurpazione di beni ecclesiastici che venivano distribuiti in beneficio ai
vassalli o della richiesta a carico degli abati di concedere proprietà in
beneficio a guerrieri che dovevano poi porsi al servizio del re, divenne molto
frequente nel IX secolo.
Lo stretto rapporto tra
vassallaggio e beneficio è attestato già sotto i primi carolingi ed è comunque
presente anche dopo con Carlo Magno. In quest’epoca la concessione del
beneficio è subordinata all’ingresso nel sistema vassallatico feudale. Del
resto, il vincolo feudale vita natural durante si rifletteva nella durata della
connessione del beneficio, in quanto alla morte di una delle parti cessava
anche la concessione beneficiaria. Dopo la morte del signore di solito si
tendeva a ribadire il rapporto feudale con la consegna al signore e poi la
riassegnazione del beneficio, anche se il signore non era tenuto a riconcedere
il medesimo beneficio. Insomma, pare che vi fosse un legame vincolato tra i due
istituti. La perdita del beneficio costituiva pena di infedeltà per il
vassallo. Non va dimenticato inoltre che i due istituti potevano mantenersi
separati e un vassallo poteva ricevere delle terre o un qualsiasi beneficio al
di fuori di quelli concessi dal signore, oppure essere vassallo senza per forza
ricevere benefici.
La tendenza all’ereditarietà
del beneficio
Col
tempo però il beneficio iniziò a tramutarsi da concessione vincolata al legame
di fedeltà, a mero possedimento personale del beneficiario. La sottrazione immotivata del beneficio ad esempio doveva
comportare comunque un contro cambio con altre terre. Col passare del tempo il
potere di poter disporre della proprietà data in beneficio è sempre più
difficile (dal IX sec. In poi), anche se rimaneva il termine della concessione
e del contratto vassallatico in coincidenza con la morte di una delle parti. Quello
vassallatico non era in ogni caso un rapporto ereditario, al meno all’inizio. Tuttavia,
a poco a poco si diffuse la pratica dell’ereditarietà del beneficio e del
connesso rapporto feudale. Iniziò a stabilirsi che il signore, accordando un
beneficio a un vassallo, garantisse al figlio che avrebbe ricevuto il beneficio
stesso alla morte del padre. Questa tendenza raggiunge il proprio culmine sotto
Carlo il Calvo, il quale nell’877 mentre si accingeva a intraprendere una
spedizione in Italia decise in un’assemblea a Quierzy-sur-Oise (Carisium
in latino) alcune misure che sarebbero state valide durante la sua assenza. Tra
queste furono prese misure “soprattutto
riguardo gli incarichi comitali che si sarebbero resi vacanti in seguito alla
morte del titolare: fu previsto un regime provvisorio, fino a che il figlio del
defunto che prende parte alla spedizione o che è ancora troppo giovane, non
‘sia da noi rivestito degli incarichi di suo padre’”. Stessa cosa, dice Carlo,
doveva valere per i vassalli regi. Insomma, Carlo stabiliva che in sua assenza i
figli dei signori deceduti non avrebbero potuto ereditare se non al suo rientro
in Germania, stabilendo una riserva reale su una prassi che però era ormai
invalsa. Carlo stabiliva questo perché un tale automatismo avrebbe fortemente
ridotto il valore di fedeltà al signore contenuto nel beneficio e nel
vassallaggio. Un’altra tendenza che andava affermandosi era quella alla
subordinazione di uno stesso vassallo a una pluralità di signori, pratica che
serviva ad avere maggiori possibilità di ereditare un maggior numero possibile
di benefici.
A Quierzy quindi Carlo non ha
conferito al beneficio un carattere ereditario ma ha constatato in forma
ufficiale “la conformità di questo carattere con l’uso”, scrive Ganshof. Tendenza
che iniziava a divenire dominanti a partire dalla seconda metà del IX secolo soprattutto
in Francia occidentale (Neustria), Italia e Borgogna.
Il legame vassallatico presso
i successori di Carlo Magno
La politica perseguita dai
Carolingi tendeva a cercare di supplire alla debolezza delle strutture
istituzionali tramite la moltiplicazione dei legami vassallatico-feudali. Il
servizio militare garantito dal rapporto feudale era ritenuto più efficace
rispetto alla leva di massa e inoltre la presenza presso le assemblee
giudiziarie (palatine e comitali) imposta ai vassalli rafforzava il ruolo dei
tribunali e l’esercizio della giurisdizione.
Il rapporto vassallatico era
parte inoltre del sistema di governo carolingio. I vassalli comitali del re ad
esempio ottenevano dal re in beneficio una serie di terre e beni dalle quali
potevano ricavare rendite utili non solo al loro sostentamento ma che erano funzionali
all’accrescimento del loro patrimonio. La concessione del beneficio connessa
all’honor, ovvero all’incarico pubblico, doveva costituire una
attrattiva per l’accettazione dell’incarico di conte; l’incarico comitale
pubblico era quindi conferito in aggiunta al beneficio di terre reali o
secolarizzate all’interno di un complesso sistema di gestione dell’apparato
istituzionale carolingio[5].
Non solo le cariche laiche erano parte integrante del sistema vassallatico di
governo, ma anche quelle ecclesiastiche (vescovi e abati) erano considerate dai
re franchi come poteri pubblici, tanto che anche gli ecclesiastici fungevano
anzi erano a tutti gli effetti vassalli del re (con i connessi obblighi di
fedeltà e servizio, ovvero “consilium et auxilium”), in quanto costretti
ad accomandarsi ad esso.
La fedeltà al vassallo si
trasformava spesso in ostilità contro il sovrano. Il legame tra il vassallo e i
suoi sottoposti comportava, laddove fosse esplosa una guerra tra il sovrano e
un proprio vassallo, l’interruzione del rapporto di fedeltà tra sovrano e i
suoi sudditi diretti, i quali preferivano seguire il vassallo schierandosi
contro i il re o l’imperatore. In altre parole, il sistema vassallatico, nato
per rafforzare l’autorità regia, poteva tramutarsi in un fattore di debolezza
del potere regio o imperiale, favorendo la parcellizzazione del potere e,
tramite il medesimo meccanismo di subordinazione feudale, favorire la creazione
di sottopoteri e di sorte di “enclave” esterne di fatto al regno. Il legame
vassallatico finiva per avere un effetto disgregante sul potere pubblico franco
e per “sottrarre un alto numero di uomini liberi all’autorità diretta dello
stato”. Ciò ha contribuito, in Francia come in Italia e in Germania,
all’emersione di poteri territoriali e di potentati autonomi di fatto staccati
dall’autorità dei re. In senso contrario, va segnalato però anche che i vassi
dominici ebbero un ruolo determinante nel contrastare le usurpazioni delle
dominazioni locali durante il secolo IX, tanto in Francia quanto in Germania.
La medesima coscienza del legame vassallatico ha impedito un completo
disconoscimento del ruolo del re come perno centrale dello stato, contribuendo
a mantenere una supremazia formale nella sua persona. Fattore di ricostruzione
del potere imperiale durante l’epoca ottoniana (Ottone I, 936) fu rappresentato
proprio dal legame di fedeltà vassallatico dei duchi rispetto al re.
I secoli X e XI rappresentano per
il sistema feudale un’età di transizione al sistema feudale classico, che dura
fino al XIII secolo, quando l’emersione degli stati territoriali spinge ai
margini il ruolo dei legami vassallatici. I secoli VIII-IX sono invece quelli
dello sviluppo del sistema feudale nel regno merovingico e tra i carolingi. Nell’epoca
classica i legami feudali hanno cessato di essere caratteristici degli stati
sorti con lo smembramento della compagine franca e si sono estesi prima all’Inghilterra
(1066), poi alla Spagna in seguito alla reconquista e hanno raggiunto
anche paesi di oltre mare in Siria e Palestina in seguito alle crociate e la
stessa Bisanzio con la quarta crociata. Particolari connotati assunsero le
istituzioni feudali con la monarchia normanna in Sicilia, quivi importate dai
Normanni, mentre in Inghilterra si deve constatare il caso maggiore di successo
dell’esportazione del legame vassallatico, in cui il re diventava vertice
assoluto della piramide feudale.
Anche nell’età classica si
perpetua più o meno lo stesso sistema feudale sorto in età carolingia,
divenendo anzi l’elemento centrale dell’organizzazione istituzionale e sociale.
Il vassallo veniva chiamato homo, vassallus, oppure miles
fino al XII secolo, mentre il signore è generalmente chiamato senior, dominus,
seigneur in francese o herr in tedesco.
L’omaggio feudale continua ad
avvenire tramite il meccanismo della commendatio, che si svolgeva
ritualmente o per immixio manum, a segnalare l’obbedienza e il rispetto verso
il signore o tramite una dichiarazione di volontà. Questa formula è una
innovazione rispetto all’epoca precedente e consiste nella pronuncia della
formula “Signore, divento vostro uomo”. La
dichiarazione di volontà divenne una formula di accompagnamento al vero rito
che rimaneva quello dell’immissione delle mani.
Il contratto feudale avveniva in
forma orale e doveva avvenire tramite una cerimonia che includeva l’omaggio e il
giuramento di fedeltà, oppure per investitura con consegna di un oggetto
simbolico. I primi due avvenivano di solito presso la residenza del signore e
spesso si accompagnavano al bacio (raramente del piede del signore). Il vassallo
si impegnava a fornire “consilium et auxilium”, mentre il signore era
obbligato alla protezione e al mantenimento del subordinato. L’omaggio era un
rito di cessione della propria libertà al signore che si manifestava nell’immixio
manum.
Il rituale e l’obbligo
vassallatico
Dopo l’omaggio seguiva il
giuramento eseguito con la mano sull’altare, sulla Bibbia o sulle reliquie
stando in piedi. Entrambi come detto avvenivano presso la residenza principale
del signore o nel capoluogo della signoria cui era collegato il feudo oggetto
della cessione. L’osculum, ovvero il bacio del signore al vassallo segue
l’omaggio e il giuramento, ma non è indispensabile alla conclusione del
contratto. Raro, ma attestato, è il bacio del piede del signore. In alcuni
casi, come nell’Italia del nord (lombarda) del secolo XII l’omaggio non è
praticato ma si fa solo il giuramento. In alcuni casi, spesso quando le parti
erano personaggi in vista succedeva che un documento fosse scritto per
ricordare le circostanze; di norma il documento includeva il giuramento di
fedeltà prestato in volgare e il documento dell’azione legale scritto in
latino. Il contratto era sinallagmatico, cioè che comportava obblighi
stringenti tra le parti; obblighi che nascono dagli atti compiuti tra i
contraenti e costituiti dall’omaggio e dal giuramento. Quest’ultimo è sempre in
chiave negativa, ovvero consiste nel giuramento di astenersi dal fare atti a
detrimento del signore. In ciò consiste l’obbligo di fedeltà al proprio
feudatario, ovvero non far nulla che possa mettere in pericolo colui al quale
si ha promesso fedeltà.
L’investitura era un’altra
tipologia di rituale che portava all’infeudazione di un soggetto al suo signore:
essa seguiva il giuramento e l’omaggio e consisteva nella consegna fisica di un
oggetto, che materializzava o l’atto di concessione di un beneficio (in questo
caso era una zolla di terra) o l’atto di sottomissione e di obbligo feudale (in
questo caso si trattava di una verga). Il rituale di “svestitura” si attuava
quando un feudatario riconsegnava un feudo al suo signore.
Le prestazioni del vassallo sono
di fedeltà e servizio, come riporta Furberto di Chartres: l’auxilium è
la ragione principale del contratto, cioè il servizio militare obbligatorio a
cavallo (non sempre il vassallo era tenuto a presentarsi dotato di tutto
l’armamento, ma il cavallo era la base dell’equipaggiamento). Il servizio
militare si distingueva in hostis (azione armata) o expeditio e
in equitatio o cavalcata. La prima era un’impresa militare condotta al fianco
del signore, la seconda un semplice servizio di scorta armata. Altro servizio
era quello di stagium, cioè di custodia di uno dei castelli signorili
(oppure il vassallo metteva a disposizione il proprio castello a vantaggio del
signore). All’inizio l’auxilium non comporta un termine temporale, né
prevede alcun compenso, ma col tempo si poterono fissare dei termini massimi,
sovente quaranta, oltre i quali il signore non poteva impegnare il vassallo. Alcune
volte il servizio militare poteva essere sostituito dal pagamento di un censo sostitutivo
(scutagium), in un primo tempo per i gradi inferiori della gerarchia
feudale. L’auxilium poteva avere anche carattere pecuniario e non
militare, potendo consistere nel pagamento di un riscatto; nel pagamento o
fornitura dell’addobbamento del figlio primogenito del signore, nella spesa del
matrimonio della figlia maggiore del signore ecc.
Altro obbligo a carico del
vassallo, il consilium, consisteva nel dovere di recarsi dal signore
quando questi convocava il consilium della curtis (curia), che agiva
anche da tribunale signorile. L’obbligo invece del signore era quello di
fornire protezione, a livello militare e patrimoniale, e mantenimento, che
dipendeva dal conferimento o meno del beneficio (nel primo caso si parla di
vassalli casati, nel secondo di domestici, sempre meno rari dei primi).
Normalmente un vassallo non
poteva denunciare unilateralmente il contratto vassallatico a meno che il
signore avesse abusato del proprio potere sul vassallo. Un vassallo può
comunque rompere il contratto col signore (ciò avviene dall’XI secolo e di più
a partire dal XII), andandosene a cercare un altro, a condizione di rinunciare
in tutto al feudo; ciò tuttavia poteva non accadere e il vassallo diventava un
ribelle andando in guerra contro il proprio signore.
L’inadempienza da parte di una
delle parti del contratto era detta fellonia, a seguito della quale poteva
crearsi spesso un conflitto che scaturiva in una vera guerra fra signore e
vassallo. Come conseguenza della fellonia si produceva la dissoluzione del legame
vassallatico. Una grave mancanza da parte del vassallo poteva provocare la
confisca del feudo, che col tempo divenne sempre più inattuabile in conseguenza
dell’acquisizione del principio dell’ereditarietà del feudo. In alternativa si
poteva praticare il sequestro del feudo o dei beni mobili del vassallo. La
sconfessione del signore da parte del vassallo era anche praticata e consisteva
nell’atto di gettare la festuca, cioè nel rifiuto solenne della verga o di
altro oggetto simbolo del contratto di beneficio, che comportava anche il
rifiuto dell’omaggio feudale prestato.
La pluralità degli impegni
vassallatici
Già alla fine del IX secolo si
era affermata la prassi dell’omaggio a più signori come conseguenza della
ricerca dell’ottenimento di più benefici. La pluralità degli impegni
vassallatici era uno strappo alla regola del legame che prevedeva il rapporto
esclusivo con un solo signore. Il vassallaggio multiplo ebbe l’effetto di
disgregare e dissolvere la struttura dei rapporti feudali. In questo quadro sfaccettato
vanno distinti l’omaggio ligio (ligesse), cioè il rapporto di fedeltà
esclusiva a un dato signore (dominus ligius) e l’omaggio piano, cioè
semplice, che aveva un carattere meno rigoroso e vincolante del primo.
Il diritto feudale dal secolo
XI al secolo XIII
Il concetto di feudo subentra a
quello di beneficio nell’XI secolo, venendosi a fondere come mezzo giuridico
con la carica che con esso veniva trasferita. Il feudo poteva anche essere
un’autorità o carica, un diritto di sfruttamento (telonei, pedaggi, prevosti,
diritti di battere moneta), ma anche essere costituito da una somma di denaro a
titolo retributivo o risarcitorio. Il feudo poteva anche essere il diritto di
ricevere un reddito o un cespite (feudo di borsa), senza quindi avere alcuna
base territoriale. Uno dei modi più sicuri per percepire un feudo di borsa era
quello di ottenere una chiesa o un monastero in modo da sfruttarne le entrate
economiche (decime). Tali concessioni andarono a sparire con la riforma
gregoriana.
Il termine vavassoria, terra
vavassoris o vavassor indicavano tutti il retro-vassallo, oppure
indicava genericamente un vassallo di basso rango (un uomo libero tenuto al
servizio militare). Le vavassorie erano infatti tenure destinate
al mantenimento di servi delle proprietà fondiarie, servitori, cavalieri-servi
ecc. Altra
tipologia particolare di feudo era il feudo oblato o retrofeudo. Esso
consisteva nell’atto con cui una persona (l’ex concessionario) cedeva beni o
diritti di sua proprietà ad altri soggetti (persone fisiche o enti), di solito
allodi, trasformando una cessione dell’uso in cessione di proprietà,
riottenendo il medesimo bene o diritto tramite acquisto, in modo di acquisirne
la proprietà. Per tutto il basso medioevo fu un fondamentale strumento
giuridico, attraverso cui i concessionari (i feudatari) cercarono di contemperare
il carattere precario del benefico con l’esigenza di preservare l’entità del bene
oggetto della concessione e di aggirare il vincolo della concessione a termine.
In termini giuridici il signore
era titolare di una nuda proprietà sul bene oggetto della concessione mentre il
feudatario godeva di un usufrutto sui beni. Tale usufrutto tuttavia si è col
tempo trasformato da un diritto reale in proprietà effettiva del bene, in
quanto il potere del signore di poter ridisporre del bene è andato scemando via
via.
Dal IX secolo in Francia e Italia
il beneficio a vita aveva iniziato ad assumere un carattere ereditario per
linea maschile. Fu Corrado II nel 1037 a imprimere un’accelerazione al processo
di ereditarietà; egli con una costituzione (la Constitutio de feudis),
garantì l’ereditarietà dei feudi più piccoli, cioè quelli dei retrovassalli, della
Corona. Come scrivono Tabacco e Merlo
sintetizzando il processo di ereditarietà e progressiva patrimonializzazione del
feudo:
L’erede doveva tuttavia chiedere di essere ammesso alla fedeltà e all’omaggio, ed era tenuto ad essere investito ufficialmente (i tre riti dovevano avvenire nuovamente per l’erede). Per poterlo ottenere talvolta l’erede doveva pagare un canone (relief) al proprietario per rilevare il feudo paterno, somma che poteva consistere un importo forfettario, oppure ammontare al corrispondente reddito di un anno del feudo.
“avvenne che, anziché far discendere l’assegnazione del beneficio dalla prestazione del servizio connesso alla piena fedeltà del vassallo, si finisse per conferire al benefico un carattere concettualmente primario, commisurando le prestazioni militari, dovute al senior e al miles, all’entità del beneficio assegnato; donde la possibilità che un medesimo miles giurasse fedeltà a più signori e prestasse loro servii diversi (…) nella misura un cui dai suoi vari signori aveva ricevuto benefici più o meno cospicui. E poiché il beneficio vassallatico manifestò assai presto la tendenza a divenire ereditario – per le connessioni che il vincolo personale ed economico creava di fatto tra la famiglia del signore e quella del vassallo -, esso finì per essere considerato come una parte del patrimonio del vassallo, anche se ovviamente il vassallo non ne poteva disporre con quella stessa libertà con cui disponeva delle parti del suo patrimonio aventi carattere allodiale. Il processo di patrimonializzazione del beneficio – o feudo, come sempre più frequentemente si disse – fu lento, e ancora al principio dell’XI secolo c’erano, particolarmente in Lombardia gravi contrasti in proposito fra seniores e milites: tanto che Corrado II intervenne nel 1037 a placarli con il famoso edictum de beneficiis, che garantì a tutti i membri della gerarchia vassallatica l’ereditarietà dei loro feudi”.
L’erede doveva tuttavia chiedere di essere ammesso alla fedeltà e all’omaggio, ed era tenuto ad essere investito ufficialmente (i tre riti dovevano avvenire nuovamente per l’erede). Per poterlo ottenere talvolta l’erede doveva pagare un canone (relief) al proprietario per rilevare il feudo paterno, somma che poteva consistere un importo forfettario, oppure ammontare al corrispondente reddito di un anno del feudo.
Di norma i feudi erano
indivisibili. Inoltre, il criterio della primogenitura vigente in Europa
occidentale comportava che potesse ereditare le proprietà (e il feudo) solo il
primogenito maschi odi una famiglia. L’inammissibilità della divisione
ereditaria era dovuta alla necessità di garantire un servizio sicuro al
signore. Di fatto però la patrimonializzazione del feudo comportò la fine del
processo di indivisibilità del feudo stesso ed i fratelli minori iniziarono a
ottenere porzioni della successione feudale del fratello maggiore senza avere
però l’obbligo di fare a questo l’omaggio feudale (si parla in questo caso di
successione paritaria o equitativa trai figli). Si conciliava così
l’indivisibilità (dal momento che il feudo rimaneva alla stessa famiglia) con
la possibilità di ereditare concessa a tutti i fratelli. Nei casi di
successione di minori nei feudi si interveniva con la custodia signorile del
vassallo minore, che era affidato a un procuratore o a un baiuco (custode);
tale custodia poteva essere esercitata da un parente prossimo che veniva fatto
pro tempore vassallo. L’ereditarietà dei feudi portò spesso al caso di
successioni di feudatari donne e all’ammissione della successione femminile già
dall’XI secolo. In tali casi il servizio militare doveva essere prestato da un
incaricato o dal marito.
L’originaria struttura fissa e
monolitica del feudalesimo andò incontro nell’età classica come si è visto a molte
modificazioni. Addirittura, divennero diffuse le sub-infeudazioni, cioè i
trasferimenti di feudi tra soggetti ancora in vita. Il feudo che prima non
poteva essere trasferito, essendo il legame feudale un legame a vita, iniziò ad
essere trasferito e anche alienato cioè venduto; in tal caso poteva rimanere un
feudo oppure finiva anche per diventare un allodio. Il vassallo vendeva il
feudo dietro autorizzazione del signore all’acquirente il quale lo riceveva poi
in dono dal signore del vassallo. Col tempo, alla fine dell’età feudale, col
ridimensionamento del ruolo del signore, scomparve sia la consegna formale del
feudo, sia la procedura di investitura dell’acquirente come nuovo vassallo. Insomma,
si andò incontro allo svilimento e quasi alla scomparsa dei legami
vassallatici. I vassalli inoltre non furono più tenuti ad avere alcun obbligo
vincolante nei confronti dei loro signori (ormai di diritto, ma non di fatto).
Si è visto come originariamente,
nel IX secolo, non vi fosse un rapporto di stretta dipendenza tra vassallaggio
e concessione del beneficio (i due istituti potevano essere divisi). Dal XIII
secolo si stabilisce un rapporto di dipendenza tra l’omaggio e la concessione
del feudo. La fedeltà del vassallo diventava legata al fatto di possedere un
bene fisico. Un impegno vassallatico che non avesse alle spalle una concessione
di un feudo era ritenuto nullo in quanto non si concretava nella fedeltà del
vassallo. Nel XIII secolo l’elemento reale diventava essenziale per i rapporti
vassallatici. L’impegnò finiva per diventare così prettamente formale, in
quanto funzionale all’ottenimento della proprietà reale del feudo. La
possibilità resasi disponibile di alienare il feudo faceva sì che il vassallo non
fosse più legato da un vincolo con il proprio signore connesso al beneficio. Le
istituzioni feudali si erano svuotate dei legami impliciti di fedeltà tra
signore e vassallo che avevano rivestito in passato finendo per regolare il
trasferimento di semplici terre, non più feudi (se non solo formalmente), in
cui l’elemento personale del rapporto feudo-vassallatico era divenuto del tutto
accessorio o era scomparso del tutto.
Il problema della
giurisdizione
Fino al XIII secolo il feudatario
non esercitava i diritti di giurisdizione autonomamente, in quanto vi era distinzione
tra feudo e “iustitia”, inoltre per esercitare il diritto di esercitare la
giurisdizione pubblica bisognava avere una concessione reale. Un conto era l’incarico
comitale, che implicava il fatto di rivestire la carica comitale pubblica, un
altro quella feudale. Cionondimeno la giurisdizione era in stretta connessione
con i legami vassallatici, cioè la giustizia che si esercita nello stesso
feudo. Successivamente le corti comitali (in cui siedono gli scabini, i giudici
professionisti) si trasformano in curie, o corti, cioè in organismi nuovi che
gestiscono la giustizia all’interno dei territori dei principi e signori
territoriali e che dirimono adesso le controversie riguardo gli stessi vassalli
e quelle riguardanti i rapporti tra questi ultimi e i sudditi. Davanti a queste
corti si presta anche l’omaggio e si fanno le investiture.
La lunga fine del sistema feudale
Il diritto feudale è stata la
base giuridica che ha consentito la ricostruzione del potere pubblico tra il
XIII e il XV secolo, ma già questi legami vassallatici avevano avuto un loro
ruolo nel X secolo in epoca carolingia e ottoniana per tenere insieme la
compagine reale franca e quella imperiale germanica. Il diritto feudale è stato il solo che ha consentito in
Francia di mantenere il potere pubblico in capo ai re tra il secolo IX e XII.
I diritti feudali sono stati la
chiave, a partire dal XIII secolo, in un’epoca di tramonto del feudalesimo
classico (in cui l’omaggio e il servizio non erano diventati altro che atti formali),
con cui i sovrani francesi a partire da Filippo Augusto, ricostruirono il
potere dell’autorità monarchica nei territori reali. I re rivendicarono in base
al diritto feudale la supremazia del potere monarchico sui vassalli diretti e a
questi retrostanti. Le istituzioni feudali hanno rappresentato alla fine del
medioevo un mezzo per creare legami tra uno stato territoriale nascente, e un
territorio che questo stato cercava di annettere a sé.
In Germania così come avevano
fatto già gli ottoni, anche Federico barbarossa tentò di riorganizzare lo stato
sulla base dei legami feudo-vassallatici. Con la sottomissione al potere dell’imperatore,
si creò un nuovo ordine di principi e inoltre si stabilì una diversa e nuova
gerarchia feudale. In cambio i principi (duchi e marchesi) ottennero in
concessione vasti feudi di cui rimaneva titolare però la corona.
In Inghilterra invece il feudalesimo
continentale introdotto da Guglielmo il conquistatore non ebbe nulla a che fare
con quello già presente in Inghilterra prima della sua venuta (thegnage).
Il potere regio sotto i re normanni rimaneva interamente titolare di tutti i territori
della corona e l’allodio fu bandito. Gli household knights erano
vassalli mantenuti dal re di cui egli poteva disporre e che non erano casati
(erano sprovvisti di feudo). Si può concludere che se in Francia e in
Inghilterra i diritti feudali sono stati sfruttati a tutto vantaggio della
monarchia dai re, in Germania le condizioni politiche hanno impedito, pur sulla
base di uguali presupposti formali fondati sul rispetto del diritto vassallatico,
una evoluzione in senso monarchico e la nascita di una monarchia nazionale
paragonabile alle prime due.
Bibliografia
-Francois Louis Ganshof, Che cos'è il feudalesimo?, Torino, Einaudi 1989
-Giovanni Tabacco, Grado G. Merlo, Medioevo, Il Mulino, Bologna 1981, 1989
-Mario Caravale, Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale, Il Mulino, Bologna 1994
-Giovanni Tabacco, Grado G. Merlo, Medioevo, Il Mulino, Bologna 1981, 1989
-Mario Caravale, Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale, Il Mulino, Bologna 1994
-March Bloch, La società feudale, Einaudi, Torino 1949
[1] Precario
è definito il comodato del quale non è stato stabilito il termine di scadenza e
che prevede quindi che il bene dato in godimento possa essere richiesto in
restituzione in qualsiasi momento.
[2] Era usata
anche l’espressione, in antico, di “se commendare”, cioè con il significato di
porsi sotto il patrocinio di un altro uomo, vd. Cesare, De bello gallico, IV,
27, 7.
[3] Va detto
che di fianco a beneficium vennero usati altri termini per indicare il
feudo con il significato di tenure: casamentum, tenementum, tenura,
liberum tenementum.
[4] Non
esisteva alcun rapporto o vincolo tra il signore e un retrovassallo, che
dipendeva in tutto dal proprio vassallo diretto.
[5]
L’assimilazione tra honor e beneficio appare compiuta nelle disposizioni
assunte da Carlo il Calvo a Quierzy nell’877. Le decisioni prese in questa sede
riguardano anche gli honores dei conti, non solo i loro feudi. Più tardi
il termine honor passerà ad indicare anche il termine feudo, ad indicare una
confusione tra concessione feudale e carica pubblica connessa alla concessione.
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